Transito doganale T1 e T2: quando serve e quale garanzia?
Il transito doganale consente di spostare merci fra due punti del territorio doganale dell'Unione senza che siano soggette a dazi, altri oneri e misure di politica commerciale: si usa il transito esterno (T1) per le merci non unionali (art. 226 del regolamento UE 952/2013) e il transito interno (T2) per le merci unionali che attraversano un paese o territorio terzo senza mutare posizione doganale (art. 227). L'operazione è garantita: il titolare del regime deve prestare una garanzia per il pagamento dei dazi e delle altre imposte che possono essere dovute (art. 233), isolata o globale, e la garanzia globale per obbligazioni potenziali può essere ridotta o sostituita da un esonero al ricorrere dei criteri dell'art. 95. In Italia le dichiarazioni di transito si presentano con NCTS fase 5, operativo dal 21 gennaio 2025.
Fonte: EUR-Lex - Gazzetta ufficiale L 269 del 10.10.2013 · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali · EUR-Lex · Commissione europea - DG TAXUD.
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Il banco: la dichiarazione di transito supera il riscontro?
Il banco: la dichiarazione di transito supera il riscontro? — Compila i campi come li scriveresti in NCTS. Il banco non calcola importi e non produce una dichiarazione: confronta ogni campo con la regola che questa pagina cita e mostra l'esito accanto alla regola stessa.
Condizioni comuni a ogni esito: il titolare del regime deve presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio di destinazione entro il termine prescritto, e lo stesso obbligo di presentazione ricade sugli spedizionieri e sui destinatari che accettano merci sapendo che circolano in regime di transito unionale (art. 233, par. 1 e par. 3, CDU).
Data di presentazione della dichiarazione — Il banco applica le regole della fase 5 soltanto dalla data in cui la fase 5 è operativa in Italia. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avvio della fase 5
Tracciato del messaggio — In fase 5 il messaggio «ET» non si usa più: al suo posto ci sono tre tracciati distinti. NCTS fase 5
Numero di articoli nella dichiarazione — Il tetto che bloccava le dichiarazioni lunghe è stato rimosso con la fase 5. NCTS fase 5
La dichiarazione di transito segue una dichiarazione di esportazione? — Da questa risposta dipende l'obbligo di indicare la massa netta. NCTS fase 5
Identificazione del mezzo di trasporto — Scrivi il valore che intendi dichiarare: il banco lo confronta con le indicazioni generiche non più ammesse. NCTS fase 5
Garanzia indicata — Una sola operazione o più operazioni; alcuni movimenti non richiedono alcuna garanzia. artt. 89 e 233 del CDU
Le regole che il banco applica — Ogni esito del banco nasce da una di queste regole. Sono scritte qui per esteso perché nessun valore usato dal riscontro deve vivere soltanto nel codice.
Operatività della fase 5 in Italia — dal 21 gennaio 2025 — termine fissato da ADM per l'adeguamento degli operatori alle disposizioni della circolare 16/2024
Tracciati del messaggio — il messaggio «ET» è sostituito dai tracciati D1 (dichiarazione standard), D2 (set dati ridotto) e D4 (notifica di presentazione delle merci) — NCTS fase 5
Limite di 40 articoli per dichiarazione — rimosso: la dichiarazione può contenere un numero di articoli superiore a quaranta — NCTS fase 5
Massa netta — obbligatoria nelle dichiarazioni di transito che seguono una dichiarazione di esportazione — NCTS fase 5
Identificazione del mezzo di trasporto — vietate le indicazioni generiche come «CAMION», «AEREO», «RIMORCHIO» — fase 5: la regola serve a intercettare eventuali sostituzioni del mezzo durante il tragitto
Obbligo di garanzia — il titolare del regime di transito unionale presta una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio e delle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci, salvo che sia altrimenti disposto — art. 233, par. 1, lett. c, del CDU
Garanzia isolata — copre una singola dichiarazione o operazione — art. 89, par. 4, del CDU
Garanzia globale — copre due o più operazioni, dichiarazioni o regimi, previa autorizzazione — art. 89, par. 5, del CDU
Movimenti per cui la garanzia non è richiesta — merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio; merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa; merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione dell'art. 233, par. 4, lett. e), trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione — art. 89, par. 8, del CDU
Garanzia non esigita dalle autorità — le autorità doganali possono non esigere la garanzia quando l'importo da garantire non supera la soglia di valore statistica — art. 89, par. 9, del CDU
Termine di presentazione all'ufficio di destinazione — le merci intatte e le informazioni richieste vanno presentate entro il termine prescritto — art. 233, par. 1, del CDU
Il banco riscontra soltanto i campi elencati sopra e soltanto rispetto alle regole citate in questa pagina: non sostituisce il controllo dell'ufficio doganale, non verifica la classificazione delle merci e non stabilisce l'importo di riferimento della garanzia.
Che cosa tiene sospeso il transito doganale
Il transito doganale serve a spostare merci fra due punti senza che i dazi diventino esigibili durante il tragitto. È il regime che regge il trasporto internazionale su strada verso e attraverso l'Unione europea, ed è anche quello in cui un errore formale si trasforma rapidamente in un addebito: se il regime non viene appurato, l'amministrazione incassa i diritti garantiti.
Transito esterno (T1) e transito interno (T2): dove sta la differenza
Transito esterno (T1) e transito interno (T2): dove sta la differenza — I due regimi non si distinguono per il percorso ma per la posizione doganale della merce che stanno muovendo.
Base normativa — Transito esterno · T1: Art. 226 del regolamento (UE) 952/2013 (CDU) — Transito interno · T2: Art. 227 del regolamento (UE) 952/2013 (CDU)
Che cosa succede durante il tragitto — Transito esterno · T1: Le merci circolano da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale — Transito interno · T2: Le merci circolano da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraversando un paese o territorio non facente parte di quest'ultimo senza che muti la loro posizione doganale
Uso tipico — Transito esterno · T1: Merce sdoganata a destino, movimentata da un punto di ingresso a un ufficio interno — Transito interno · T2: Attraversamento di un paese terzo mantenendo la posizione unionale
Che cosa non si applica alle merci non unionali in transito esterno
L'art. 226 del regolamento (UE) 952/2013 (CDU) stabilisce che, nel quadro del regime di transito esterno, le merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
ai dazi all'importazione;
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
L'art. 227 disciplina invece il transito interno: merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraversando un paese o territorio non facente parte di quest'ultimo senza che muti la loro posizione doganale.
Quale documento regge quale movimento
Transito unionale esterno (T1) — Merce: Non unionale | Uso tipico: Merce sdoganata a destino, movimentata da un punto di ingresso a un ufficio interno
Transito unionale interno (T2) — Merce: Unionale | Uso tipico: Attraversamento di un paese terzo mantenendo la posizione unionale
Convenzione TIR — Merce: Non unionale | Uso tipico: Trasporti che iniziano o si concludono fuori dall'UE, o che attraversano paesi terzi
Convenzione ATA / Convenzione di Istanbul — Merce: Merci in ammissione temporanea | Uso tipico: Fiere, campionari, attrezzature professionali
Manifesto renano, formulario 302, sistema postale — Merce: Casi specifici | Uso tipico: Navigazione sul Reno, forze armate NATO, spedizioni postali
Ai fini di questi movimenti, l'art. 228 dispone che il territorio doganale dell'Unione si consideri territorio unico.
Perché il regime chiede una garanzia
L'art. 233, par. 1, lett. c, impone al titolare del regime di transito unionale di prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio e delle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci, salvo che sia altrimenti disposto. Il titolare deve inoltre presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio di destinazione entro il termine prescritto.
Rilevante e spesso ignorato: l'art. 233, par. 3, estende l'obbligo di presentare le merci intatte anche agli spedizionieri e ai destinatari che accettano merci sapendo che circolano in regime di transito unionale.
Garanzia isolata o garanzia globale
Isolata — Quando si usa: Copre una singola dichiarazione o operazione | Base: art. 89, par. 4, CDU
Globale — Quando si usa: Copre due o più operazioni, dichiarazioni o regimi, previa autorizzazione | Base: art. 89, par. 5, CDU
In quali forme si costituisce la garanzia
La garanzia può essere costituita in una delle forme previste dall'art. 92 o in altre forme equivalenti.
Deposito in contanti: non dà diritto al pagamento di interessi.
Impegno assunto da un fideiussore: un terzo stabilito nel territorio doganale dell'Unione, approvato dalle autorità doganali.
Altre forme equivalenti previste dall'art. 92.
Riduzione ed esonero: due situazioni che vengono confuse
Riduzione ed esonero: due situazioni che vengono confuse — L'art. 95 distingue due situazioni che nella pratica vengono spesso confuse.
Garanzia globale per obbligazioni che potrebbero sorgere (transito, regimi speciali, custodia temporanea) — Beneficio possibile: Importo ridotto o esonero dalla garanzia, se soddisfatti i criteri dell'art. 39, lett. b) e c) | Base: art. 95, par. 2
Garanzia globale per obbligazioni già insorte — Beneficio possibile: Importo ridotto, su richiesta, per l'operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale (AEOC) | Base: art. 95, par. 3
L'esonero totale è quindi possibile solo per le obbligazioni potenziali, la fattispecie tipica del transito.
Le percentuali di riduzione dell'importo di riferimento sono fissate dall'art. 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: se ne raccomanda la verifica sul testo consolidato vigente, poiché criteri e soglie sono stati oggetto di modifiche successive.
Che cosa chiede l'autorizzazione alla garanzia globale
Per ottenere l'autorizzazione alla garanzia globale (art. 95, par. 1) occorre:
essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;
soddisfare i criteri dell'art. 39, lett. a);
avvalersi regolarmente dei regimi doganali in questione o gestire strutture di deposito per la custodia temporanea oppure soddisfare i criteri dell'art. 39, lett. d).
Quando la garanzia non è richiesta
L'art. 89, par. 8, elenca i casi di esclusione, fra cui:
merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa;
merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione dell'art. 233, par. 4, lett. e), trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione.
L'art. 89, par. 9, consente inoltre alle autorità doganali di non esigere la garanzia quando l'importo da garantire non supera la soglia di valore statistica.
Le semplificazioni disponibili
Le semplificazioni disponibili — L'art. 233, par. 4, elenca le semplificazioni autorizzabili su richiesta.
Speditore autorizzato — Vincolare le merci al transito unionale senza presentarle in dogana.
Destinatario autorizzato — Ricevere le merci in un luogo autorizzato per concludere il regime.
Sigilli di un modello particolare — Suggellamento con sigilli propri approvati.
Dichiarazione con requisiti di dati ridotti — Set dati ridotto per il vincolo al regime.
Documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana — Utilizzo del documento elettronico quale dichiarazione di transito.
NCTS fase 5: cosa è cambiato dal 21 gennaio 2025
Le dichiarazioni di transito si presentano tramite NCTS. In Italia la fase 5 è operativa dal 21 gennaio 2025, termine fissato da ADM per l'adeguamento degli operatori alle disposizioni della circolare 16/2024. Principali novità:
Tracciati D1, D2 e D4 — Il messaggio "ET" è sostituito dai tracciati D1 (dichiarazione standard), D2 (set dati ridotto) e D4 (notifica di presentazione delle merci).
Modifica, cancellazione e invio anticipato — Possibilità di modificare e cancellare la dichiarazione e di inviarla prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza.
Nessun tetto di articoli — Rimozione del limite di 40 articoli per dichiarazione.
Messaggistica XML — Messaggistica in formato XML tramite web service.
Massa netta obbligatoria — Massa netta obbligatoria nelle dichiarazioni di transito che seguono una dichiarazione di esportazione.
Niente descrizioni generiche del mezzo — Divieto di indicazioni generiche sul mezzo di trasporto (come "CAMION", "AEREO", "RIMORCHIO"), per intercettare eventuali sostituzioni del mezzo durante il tragitto.
Attenzione: alcune pagine statiche del sito ADM riportano ancora la fase 4 come "attualmente operativa". La data di riferimento per l'operatività in Italia della fase 5 resta il 21 gennaio 2025; in caso di dubbio va consultata la sezione avvisi.
Errori frequenti
Superare il termine fissato per la presentazione all'ufficio di destinazione — L'appuramento tardivo o mancato apre la strada all'escussione della garanzia.
Importo di riferimento sottodimensionato — La garanzia globale va fissata a un livello tale da coprire l'importo in qualsiasi momento (art. 90, par. 2).
Confondere esonero e riduzione — L'esonero riguarda solo le obbligazioni potenziali (art. 95, par. 2).
Descrizioni generiche del mezzo di trasporto — Non più ammesse in fase 5.
Dare per scontato che il destinatario non abbia obblighi — L'art. 233, par. 3, lo coinvolge direttamente.
Fonte
EUR-Lex - Gazzetta ufficiale L 269 del 10.10.2013 — Regolamento (UE) 952/2013 - CDU, artt. 89-98 (garanzie) e 226-236 (transito) — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Dichiarazioni di transito - NCTS e tracciati D1/D2/D4 — https://www.adm.gov.it/portale/en/dichiarazioni-transito
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali — NCTS fase 5 - avvio in Italia e novità operative — https://www.cnsd.it/32975/ncts-fase-5-2
EUR-Lex — Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - art. 84, riduzione ed esonero della garanzia globale — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32015R2446
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Circolare n. 22/2022 - garanzia globale e isolata, riduzioni ex art. 95 CDU — https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/28944274/20220606-235684RU+Circolare+22-2022+H1+H5+prot.235684.pdf
Il transito esterno T1 riguarda merci non unionali che circolano nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette a dazi, altri oneri e misure di politica commerciale (art. 226 CDU). Il transito interno T2 riguarda merci unionali che attraversano un paese o territorio terzo senza che muti la loro posizione doganale (art. 227 CDU).
Serve sempre una garanzia per il transito?
Di regola sì: l'art. 233 del CDU impone al titolare del regime di prestare una garanzia per i dazi e le altre imposte che possono essere dovute. L'art. 89, par. 8, prevede però casi di esclusione, fra cui il trasporto sul Reno e sul Danubio, le installazioni di trasporto fisse e alcuni movimenti marittimi o aerei fra porti e aeroporti dell'Unione.
Quando si può ottenere l'esonero dalla garanzia globale?
Solo per la garanzia globale relativa a obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, la fattispecie tipica del transito, e a condizione che l'operatore soddisfi i criteri dell'art. 39, lett. b) e c), del CDU (art. 95, par. 2). Per le obbligazioni già insorte è prevista solo la riduzione a favore dell'AEOC.
Da quando è operativa in Italia la fase 5 di NCTS?
Dal 21 gennaio 2025, termine fissato da ADM per l'adeguamento degli operatori alle disposizioni della circolare 16/2024. La fase 5 sostituisce il messaggio ET con i tracciati D1, D2 e D4 ed elimina il limite di 40 articoli per dichiarazione.
Cosa succede se il transito non viene appurato?
Se le merci non sono presentate intatte all'ufficio di destinazione entro il termine prescritto, il regime non si conclude e l'amministrazione procede al recupero dei dazi e degli altri oneri escutendo la garanzia prestata. L'obbligo di presentazione grava anche su spedizionieri e destinatari che accettano merci sapendo che circolano in transito.
Cosa cambia nella descrizione del mezzo di trasporto con la fase 5?
Non sono più ammesse indicazioni generiche come "CAMION", "AEREO" o "RIMORCHIO": la dichiarazione deve identificare il mezzo in modo puntuale, così da consentire di rilevare eventuali sostituzioni durante il tragitto. È inoltre obbligatoria la massa netta nelle dichiarazioni che seguono un'esportazione.
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